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E-Commerce Informazioni e discussioni sul commercio elettronico

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  #11 (permalink)  
Vecchio 23-09-2007, 14.17.24
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Originariamente inviata da bestone Visualizza il messaggio
Signori perdonate la mia distrazione che ha sviato la discussione

essendo un dettagliante il mio campo è il B2C e non il B2B.
Per Kya, dopo 2 pacchetti di sigarette e sufficiente cenere sono pronto per cospargermi di cenere, mi spiace ti ho anticipato.

Verrai punito severamente per questo!


Scherzo, attendi questa sera che io trovi il tempo per risponderti con la dovuta calma.
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  #12 (permalink)  
Vecchio 23-09-2007, 14.23.18
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Ci mancherebbe altro! Fai una buona domenica.........tanto io prima che mi levo tutta sta puzza di fumo da dosso ce ne metto di tempo.
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  #13 (permalink)  
Vecchio 24-09-2007, 22.33.50
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in effetti la mia è una rivendita al dettaglio quindi esclusivamente B2B, mi dicevi le norme sono diverse...dove devo cercare?
Abbiamo chiarito che tu rivendi al cliente finale, per cui sei un B2C e devi seguire il Codice del Consumo.
Quote:
Per quel che riguarda l'art52, tutti i suoi punti sono chiari a parte il punto L che non credo mi riguardino dato che vendo prodotti di consumo e non servizi, l' H idem anche se non ne ho capito proprio il significato, ed infine il punto I dove in realtà su moltissimi siti e-com c'è la nota "prezzo e caratteristiche posso variare senza prevviso" , anche volendo il mercato mi impone svariati adeguamenti del prezzo come posso promettere una durata definita del prezzo segnalato oggi sul sito o forse questo punto si riferisce solo alle offerte speciali ed al relativo prezzo? Ed in questo caso andrebbe bene "offerta valida fino ad esaurimento scorte", segnalazione "chiara" per il cliente e facilmente gestibile per me.
I punti H ed L non guardarli, mentre hai hai colto il significato del punto I: riguarda le promozioni speciali, gli altri prezzi si ritengono fissi, a parte le variazioni saltuarie dettate dall'adeguamento dei listini, è ovvio.
Quote:
Qui tutto chiaro, il punto I come prima non credo mi riguardi e forse anche l' H.
Puoi chiarirmi invece il punto E?
Son tutte cose che non ti riguardano, dimenticale pure

Quote:
Come ad esempio in questo caso: a cosa si riferisce la tua frase sibillina "COM 6 Bis, già sistemato tutto?"
Il com 6bis è un'autorizzazione che devi chiedere al tuo comune per avviare l'attivita di commercio elettronico.
Vige la regola del silenzio-assenso, per cui se dopo 30 giorni dalla tua presentazione in comune del com 6 bis non ti arrivano comunicazioni da parte dell'ente, puoi tranquillamente iniziare la tua attività di vendita. Da quando la inizi hai poi 30 giorni di tempo per comunicare l'inizio dell'attività alla Camera di Commercio.
Qui ci sono le istruzioni alla compilazione del Modello Com 6 bis. Se il tuo comune è un filo tecnologico puoi scaricare il modulo da compilare dalla rete.

Ti aggiungo un particolare che passa inosservato ai più: nella home page del sito devi mettere per legge il P.Iva. previsto dal DPR 404 del 2001, chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60/2006
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Ultima modifica di kya : 24-09-2007 a 22.36.31.
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  #14 (permalink)  
Vecchio 25-09-2007, 17.42.38
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Ok Kya è tutto chiaro, poi quando ho finito il sito magari ci dai un occhiata e mi dici cosa ne pensi e cosa non va.
Il dubbio permane sulle foto ed i testi da altri siti.
Io ho scritto:
Quote:
Dunque ho letto il link che hai editato in seguito ma un dubbio permane, le foto in questione sono di prodotti commerciali (non persone ed opere) va comunque richiesta ad es. alla Braun una autorizzazione per la foto del suo rasoio? La mia perplessità più grande è: mi rimanderà mai la Braun un fax firmato e/o timbrato per l'uso di questa foto?
Mi hai detto che dovrei chiedere comunque l'autorizzazione, dubito che la casa madre si metta a mandar fax a dx e a manca e che sia lei stessa a farmi sanzionare dato che vendo un loro prodotto, cosa ne pensi?
I dubbi riguardano anche i testi, chiarisco che parlo di descrizioni tecniche di prodotti (caratteristiche tecniche), se fai un giro sui motori di ricerca commerciali o sul sito d'aste tutti i venditori usano lo stesso testo copiato ed incollato.....mmm
Non credo che sia molto ben regolamentata questa questione, per lo meno è molto restrittiva nel mio caso.
Kya conosci quali siano le sanzioni e chi le dovrebbe effettuare?

Ciao Kya e buona giornata

Ultima modifica di EmmeBar : 25-09-2007 a 17.58.57. Motivo: aggiustamento quote
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  #15 (permalink)  
Vecchio 25-09-2007, 18.24.53
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Se parli di descrizioni tecniche puoi. Scusami, avevo capito male, credevo parlassi di testi generici presenti sul sito del produttore.
Per il resto (foto) sinceramente dovrei approfondire, perchè non è un problema con cui sono mai entrata in contatto.
Appena so qualcosa aggiorno il 3d.
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  #16 (permalink)  
Vecchio 26-09-2007, 15.58.48
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Ti riporto un'esperienza concreta di un mio conoscente: compra a volte dai grossisti, a volte direttamente dai produttori. Si parla di grossi marchi a livello mondiale.
Non ha mai avuto bisogno di autorizzazioni per le foto, al massimo chi gli vendeva i prodotti lo avvisava della necessità dell'autorizzazione al marchio, e lui la richiedeva. A volte i tempi erano lunghi per ottenerla, si parla di mesi.
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  #17 (permalink)  
Vecchio 27-09-2007, 14.55.05
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Grazie Kya ora sono più sereno
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  #18 (permalink)  
Vecchio 12-10-2007, 18.45.17
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Quote:
Ti riporto qui la parte più importante, ma ti invito comunque ad andarti a leggere per intero il D.Lgs. 70/03:

Quote:
Art.7 Informazioni generali obbligatorie:
1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorita' competenti le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivita' economiche, REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione, nonche' gli estremi della competente autorita' di vigilanza qualora un'attivita' sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui e' stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita' di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attivita' soggetta ad imposta;
h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della societa' dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l'indicazione delle attivita' consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attivita' sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
bisogna anche tener conto dei seguenti punti?

Quote:
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano;
f) l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
....
Salvo differente accordo tra patti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell’ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

L’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
Anche in questi casi non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
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  #19 (permalink)  
Vecchio 12-10-2007, 19.18.39
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  #20 (permalink)  
Vecchio 13-10-2007, 08.41.29
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Perfetto...però i punti non devono essere rispettati se gli ordini avvengono tramite scambio di posta elettronica...
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