Discussione: Condizioni di vendita
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Vecchio 10-10-2007, 22.06.05
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Ciao Filou, rispondo alle tue domande:

1) No, non devi segnalarlo, come e dove reperisci la merce sono fatti tuoi, basta che tu evada l'ordine entro 30 giorni dal giorno successivo alla ricezione dello stesso.
2) Entro i 30 giorni suddetti hai l'obbligo di evadere per intero l'ordine, salvo consenso diverso del consumatore.
Quindi puoi scegliere:
  • Tenerti i tuoi 30 giorni senza informare il consumatore della indisponibilità (anche parziale) di qualche prodotto. Basta che entro i 30 tu evada. - Sconsigliatissimo, perdi il cliente che è una meraviglia e stai certo che se ha scelto di pagarti in contrassegno non ritirerà il pacco oppure ti farà un bel recesso.
  • Dire subito al consumatore che ti mancano alcuni prodotti e chiedergli cosa intende fare.
    Leggi a riguardo cosa ha fatto in un caso del genere il mio fornitore.
    Consigliatissimo!
    Anche a me da cliente è capitata una cosa simile: ho annullato l'ordine, ma ho apprezzato la comunicazione del negozio e la possibilità di scelta che mi ha lasciato. Questa cosa ha avuto un'influenza positiva su di me e sono tornata a comprare dopo un paio di mesi.
Ok, e adesso altre puntualizzazioni:

Quote:
Originariamente inviata da Filou Visualizza il messaggio
!L'ordine perfezionato online viene eseguito dalla Ditta venditrice salvo indisponibilità parziale o totale dei prodotti dal Cliente ordinati. Nel caso di indisponibilità anche temporanea di uno o più prodotti accertata dopo il perfezionamento dell'ordine, la parte venditrice provvederà ad informarLa via e-mail dei prodotti non disponibili con la mail di esecuzione ordine, riepilogando i dettagli dello stesso (prodotti e quantità) e il conseguente aggiornamento sulla spedizione della merce ordinata, se il Cliente intende escludere i prodotti momentaneamente indisponibili dall'ordine deve comunicare a mezzo mail il Suo interesse entro le 24 ore dalla ricezione della mail di esecuzione ordine, in caso contrario l'ordine si riterrà confermato ed evaso (immediatamente per il contrassegno) al momento del pagamento dello stesso.
Non è corretto.
Non vige il silenzio-assenso su questo punto, ma serve l'esplicito consenso del cliente perchè tu possa evadere un ordine diverso. (Art. 54 comma 2 D.Lgs. 206/05)
Questa parte è considerata una clausola vessatoria (Art 33. D.Lgs. 206/05).

Quote:
Nessuna responsabilità può essere imputata a Ditta venditrice in caso di ritardo nell'evasione dell'ordine o nella consegna di quanto ordinato.
Non è corretto.
Entro 30 giorni dal giorno successivo alla ricezione dell'ordine tu devi "eseguire l'ordinazione", come disciplina l'art. 54. Quindi se hai un ritardo nell'evasione la colpa è tua.
Per la consegna è un discorso diverso, qui entra in gioco la responsabilità dei corrieri e ci si va ad addentrare in meandri normativi abbastanza impervi.


Quote:
Modalità di acquisto

Il Cliente può acquistare i prodotti presenti nel catalogo elettronico di Ditta venditrice e quelli richiesti espressamente alla nostra mail.
Resta inteso che le schede tecniche e le immagini relative ai prodotti possono non essere perfettamente congruenti alle caratteristiche reali di ogni singolo prodotto e possono differire per colore, dimensioni, prodotti accessori, imballi e caratteristiche tecniche. Pertanto le stesse sono da ritenersi puramente indicative.
Non è corretto.
Capisco che tu dica che i prodotti possono differire per imballi o colori (nel senso che il monitor fa vedere colori non sempre rispondenti alla realtà come tonalità, ma non puoi arrivare a dire che le schede tecniche possono differire per caratteristiche tecniche o per prodotti accessori!
Questo significherebbe che gli dici che gli vendi una cosa e gli fai arrivare tutt'altra!
Queste sono caratteristiche essenziali del bene e devono corrispondere perfettamente al prodotto venduto.

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ESTRATTO DALLE COND DI VENDITA

L'ordine trasmesso dal cliente si intenderà perfezionato e vincolante per la Ditta venditrice nel momento in cui, a seguito della trasmissione dell'ordine, la Ditta venditrice abbia provveduto a trasmettere via e-mail un avviso del ricevimento dello stesso che avrà un identificativo d'ordine che dovrà essere utilizzato in oggetto per ogni successiva comunicazione con Ditta venditrice.
così come quest'altro passo:

Quote:

Nel caso di mancata accettazione dell'ordine, la Ditta venditrice garantisce tempestiva comunicazione al Cliente.
Non è corretto, anche questa è una clausola vessatoria.
Nel commercio elettronico vigono gli art. del codice civile riguardanti i contratti e cioè

Quote:
Art. 1326.
Conclusione del contratto.
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Tu sei il proponente. Il cliente è l'accettante.
Quando lui conclude l'ordine e tu ne vieni a conoscenza il contratto ha piena validità giuridica ed esercita tutti i suoi effetti.
Tu non puoi pretendere il diritto di pensare se accettare l'accettazione. Tu ti sei già impegnato mentre metti in vendita l'oggetto. Quella vale come offerta al pubblico (Art. 1336 codice civile: L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta)
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"L'amore non vuole che compiersi"
Gibran
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Ultima modifica di kya : 10-10-2007 a 22.17.20.
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